Giampaolo Olivetti all’XI Forum dei Centri Servizi Digitali
19/10/2018Olsa Informatica presenta Ibidoc Plus per la fatturazione elettronica B2B al nuovo Focus di Impresa
06/11/2018Tra le novità del Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 pubblicate sulla gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 ecco le “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” e semplificazione fiscale e in particolare della fattura elettronica, si segnala la soppressione dell’obbligo di protocollazione delle fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
L’articolo 13 del DL 119/2018 prevede infatti che all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, siano apportate, già a decorrere dal 24/10/2018, le seguenti modificazioni:
1° comma: le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,»;
2° comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.
Il nuovo testo dell’articolo 25 – Registrazione degli acquisti è pertanto il seguente:
Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché’ l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l’importo.
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2 data center, 100 dipendenti e più di 45 anni di storia. Olsa Informatica da oltre 45 anni racconta l’eccellenza nella gestione documentale e dei processi informatici aziendali. Impegnata stabilmente nella digital transformation di clienti pubblici e privati nei diversi settori distribuzione, farmaceutico, automotive e petrolifero, dal 2016 è iscritta ufficialmente nell’albo dei Conservatori Accreditati AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) per un adeguamento fiscale sicuro e affidabile , anche nei processi di fatturazione elettronica b2b. (Per contatti scrivi a info@olsainformatica.com)
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