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09/07/2017Lo split payment è il meccanismo di liquidazione dell’IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014).
Lo split payment viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione, secondo il classico meccanismo dei “pagamenti divisi”.
Come funzione quindi lo split payment?
L’operazione si divide in due fase: nella prima, il soggetto privato (impresa) incassa l’ammontare dovuto dell’operazione al netto dell’IVA dall’ente della Pubblica Amministrazione considerato.
Successivamente, l’ente di P.A. si occuperà di versare l’IVA a debito dovuta sull’operazione considerata.
Lo Split payment IVA si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici così come previsto dall’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972 aggiornato con dopo l’entrata in vigore del DL 50/2017:
-lo Stato;
-gli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica;
-gli enti pubblici territoriali;
-i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 267/2000;
-le CCIAA;
-gli istituti universitari;
-le aziende sanitarie locali;
-gli enti ospedalieri;
-gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
-gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;
-le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;
-le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
-le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);
-le società quotate inserite nel Ftse Mib.
Manovra correttiva e ultime novità
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato il 27 giugno scorso, ha modificato il precedente decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 riguardante la disciplina di attuazione dello split payment.
E’ stato necessario intervenire sulle disposizioni di attuazione del meccanismo della scissione al fine di tenere conto dell’estensione del perimetro applicativo della novella legislativa (con l’approvazione del D.L. n. 50/2017).
A partire dalle fatture emesse con decorrenza dal 1° luglio prossimo più di 29.000 soggetti dovranno trattenere, al momento del pagamento, l’Iva risultante dalla fattura emessa dal cedente o prestatore.
dal 1° luglio 2017 dunque la platea dei destinatari dello stesso si estende in maniera significativa. L’estensione in parola riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Anche i soggetti (per lo piu ` i professionisti) che rendono prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi dovranno adottare il regime dello split payment.
Liquidazione e il versamento del tributo.
Il nuovo decreto ha esteso le modalità di liquidazione del tributo, in precedenza applicabili alle PA che effettuavano gli acquisti nell’ambito delle attività commerciali, anche alle società ora interessate. E’ prevista una duplice possibilità.
La prima possibilità consiste nel non fare confluire nella liquidazione Iva ordinaria il tributo a debito in quanto trattenuto (all’atto del pagamento) al fornitore di beni e servizi. L’Iva deve essere versata separatamente rispetto a quella eventualmente a debito (o a credito) di cui alla liquidazione ordinaria.
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile (all’atto del pagamento, ricezione o registrazione fattura). Si tratta di una possibilità completamente nuova, rispetto alla disciplina previgente, per i soggetti che hanno utilizzato i beni e i servizi nell’ambito dell’attività commerciale esercitata.
La seconda possibilità (già contemplata in passato) consiste nel far confluire il debito relativo all’Iva trattenuta nella liquidazione Iva ordinaria. In tale ipotesi, analogamente a quanto previsto per l’inversione contabile, la PA o la società che trattiene l’Iva effettua sui registri Iva una duplice annotazione.
In primis rileva l’Iva sugli acquisti avendo annotato la fattura nel relativo registro al fine di esercitare correttamente il diritto alla detrazione. Successivamente annota lo stesso documento (fattura) nel registro delle fatture emesse.
Fonti
www.ipsoa.it